Vini e prodotti vitivinicoli nell’UE: conformità agli obblighi di dichiarazione degli ingredienti e di etichettatura nutrizionale
Il panorama normativo europeo in materia di etichettatura alimentare ha subito una trasformazione significativa. Il Regolamento (UE) n. 1169/2011, noto come Regolamento sulle informazioni ai consumatori (FIC), ha stabilito che tutti i prodotti alimentari devono riportare una dichiarazione nutrizionale e un elenco degli ingredienti. Tuttavia, fino a tempi recenti, le bevande alcoliche con un contenuto alcolico superiore all’1,2% in volume erano esentate da tali obblighi.
Il punto di svolta del Regolamento (UE) 2021/2117
Il Regolamento (UE) 2021/2117 del 2 dicembre 2021 ha modificato le norme che disciplinano il settore vitivinicolo ed è in vigore dall’8 dicembre 2023. Questa nuova legislazione ha trasformato in modo sostanziale i requisiti di etichettatura dei vini nell’Unione europea.
Elenco degli ingredienti
Elenco completo degli ingredienti e dei composti enologici utilizzati nel processo di vinificazione, in conformità al Codice Enologico Europeo.
Dichiarazione nutrizionale
Il regolamento richiede una dichiarazione nutrizionale obbligatoria, con almeno il valore energetico riportato sull’etichetta fisica.
QR Code
Ulteriori dettagli nutrizionali, come carboidrati, zuccheri, grassi, proteine e sale, possono essere forniti in formato digitale tramite QR code.
Etichettatura degli allergeni
Gli allergeni devono rimanere sempre chiaramente visibili sull’etichetta fisica. Non possono essere forniti esclusivamente tramite strumenti elettronici.
Integra il Regolamento (UE) n. 1169/2011 specificamente per il settore vitivinicolo, senza sostituirlo, e stabilisce criteri dettagliati per l’attuazione delle nuove disposizioni introdotte dal Regolamento (UE) 2021/2117.
Stabilisce quali ingredienti devono essere dichiarati
Definisce requisiti di accessibilità e trasparenza
Impone che alcune informazioni, come gli allergeni, rimangano sull’etichetta fisica
Bevande spiritose e distillati: quadro normativo
Regolamento (UE) 2019/787
L’etichettatura delle bevande spiritose è disciplinata dal Regolamento (UE) 2019/787 relativo alla definizione, descrizione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose.
Nessun obbligo specifico
Attualmente non esiste un obbligo specifico di fornire informazioni nutrizionali o un elenco degli ingredienti per le bevande spiritose analogo a quello introdotto per il vino dal Regolamento (UE) 2021/2117.
Iniziative volontarie
Alcuni settori hanno introdotto iniziative volontarie di trasparenza in merito alle informazioni nutrizionali; tuttavia, tali iniziative non sono obbligatorie ai sensi della normativa UE, a differenza dei requisiti applicabili al vino.
Cosa accade in caso di non conformità?
In Italia, le sanzioni sono stabilite dalla normativa nazionale in materia di informazioni sugli alimenti (Decreto Legislativo n. 231/2017) e sono applicate dalle autorità competenti, tra cui l’ICQRF, che può imporre sanzioni e misure correttive.
Sanzioni amministrative
Le multe variano generalmente da alcune migliaia di euro fino a oltre 20.000 €, a seconda della gravità della violazione.
Sospensione o ritiro
I prodotti non conformi possono essere sospesi o ritirati dal mercato.
Misure correttive di etichettatura
Il prodotto deve essere corretto o rietichettato prima di poter essere nuovamente immesso sul mercato.
Ulteriori misure di controllo
Nei casi più gravi, le autorità competenti possono imporre ulteriori misure correttive o restrittive.
Scegli il modulo QR Code – E-Label di Trusty per l’etichettatura elettronica
Questo modulo genera etichette elettroniche accessibili tramite QR code, conformi allo standard GS1 Digital Link, ottimizzando la condivisione delle informazioni tra acquirenti, commercianti, settore HORECA, aziende e consumatori.
Schede prodotto centralizzate e multilocalizzate
Conformità alle normative sull’etichettatura elettronica relative alla dichiarazione dei valori nutrizionali, all’elenco degli ingredienti nei prodotti alimentari (inclusi vini e bevande alcoliche) e alle informazioni sullo smaltimento.