top
Blog Post
 • 
#news

EUDR: gli obblighi per operatori e commercianti a monte e a valle nella catena di approvvigionamento

Il Regolamento (UE) 2023/1115, noto come EUDR, si colloca tra le iniziative più ambiziose e articolate dell’Unione Europea per affrontare la sfida della deforestazione globale. Questo strumento normativo mira a garantire che solo prodotti a deforestazione zero e conformi alle leggi del paese di origine possano accedere al mercato europeo o essere esportati.

Le materie prime interessate dal Regolamento sono: cacao, caffè, soia, olio di palma, legno, gomma e bovini, oltre ai prodotti derivati. La complessità del Regolamento deriva dalla combinazione di requisiti tecnici, legali e logistici che impongono agli operatori economici l’adozione di rigorosi processi di due diligence e un alto livello di trasparenza lungo tutta la catena di approvvigionamento.

In questo articolo esaminiamo nel dettaglio gli obblighi previsti dal Regolamento per le categorie coinvolte, ovvero operatori e commercianti, mettendo in luce come questi obblighi varino in base alla posizione nella filiera e alla dimensione dell’impresa, distinguendo tra Piccole e Medie Imprese (PMI) e grandi imprese (non-PMI).

Offriremo una panoramica chiara delle differenze tra i ruoli, a partire dalle definizioni fornite dalla normativa, e delle implicazioni pratiche per le realtà tenute a conformarsi a queste disposizioni.

Definizioni secondo il Regolamento (UE) 2023/1115

  • Operatore: persona fisica o giuridica che, nel corso di un'attività commerciale, immette sul mercato europeo o esporta i prodotti elencati nell'Allegato I del Regolamento.
  • Commerciante: persona nella catena di approvvigionamento, diversa dall’operatore, che nel corso di un’attività commerciale mette a disposizione i prodotti interessati sul mercato dell’Unione Europea
  • Operatori a valle: soggetti che trasformano un prodotto elencato nell'Allegato I (già sottoposto a due diligence) in un altro prodotto elencato nell'Allegato I o che esportano tali prodotti.

Obblighi degli operatori non-PMI

Gli operatori non-PMI affrontano gli obblighi più stringenti del Regolamento EUDR. Prima di immettere sul mercato europeo o esportare i prodotti interessati, essi devono:

  • Esercitare la Dovuta Diligenza al fine di provare che i prodotti sono a deforestazione zero e sono stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione
  • Presentare la Dichiarazione di Dovuta Diligenza tramite il sistema IT messo a disposizione dall'UE, noto come TRACES, o mediante integrazione con sistemi aziendali compatibili
  • Conservare una copia della dichiarazione di dovuta diligenza per un periodo di cinque anni
  • Informare le autorità competenti e i commercianti a cui hanno fornito i prodotti in caso di nuove informazioni rilevanti che indichino rischi di non conformità. Nel caso delle esportazioni, l’operatore informa le autorità competenti dello Stato membro che è il paese di produzione
  • Comunicare agli attori a valle della catena di approvvigionamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare l’esercizio della due diligence, inclusi i numeri di riferimento delle dichiarazioni

Obblighi degli operatori non-PMI a valle

Gli operatori non-PMI a valle della catena di approvvigionamento hanno obblighi analoghi a quelli degli operatori a monte, ma possono fare riferimento alla due diligence già effettuata, purché:

  • Verifichino che sia stata correttamente eseguita, ad esempio tramite audit indipendenti o controlli sui sistemi di due diligence degli operatori a monte.
  • Presentino una dichiarazione per le parti dei prodotti non ancora sottoposte a due diligence.

Essi rimangono legalmente responsabili in caso di violazioni del Regolamento.

Obblighi degli operatori PMI 

Gli operatori PMI hanno obblighi semplificati rispetto alle grandi imprese:

  • Riferimento alla due diligence esistente: per i prodotti già sottoposti a tale processo a monte, devono unicamente comunicare, su richiesta, i numeri di riferimento delle dichiarazioni già effettuate.
  • Esecuzione della due diligence: sui prodotti non sottoposti a Due Diligence gli operatori PMI hanno gli stessi obblighi degli operatori non-PMI dovendo effettuare una due Diligence.

Tali obblighi sono validi anche per gli operatori PMI a valle della filiera.

Obblighi dei commercianti

  • Commercianti non-PMI: equiparati agli operatori non-PMI, hanno gli stessi obblighi di esercizio e dichiarazione di Due Diligence.
  • Commercianti PMI: sono obbligati a raccogliere e conservare per cinque anni le informazioni sui fornitori e clienti dei prodotti interessati, inclusi i numeri di riferimento delle dichiarazioni.

In caso di informazioni che evidenzino rischi di non conformità, i commercianti, PMI o non-PMI, devono informare immediatamente le autorità competenti e i loro clienti.

Conclusione

Il Regolamento EUDR introduce obblighi rigorosi e differenziati per assicurare che i prodotti immessi sul mercato europeo siano a deforestazione zero e rispettino le normative dei paesi di produzione. Tuttavia, la complessità e la mole di dati richiesti rappresentano una sfida significativa per operatori e commercianti, sia PMI che non.

In questo contesto, Trusty si pone come un partner tecnologico essenziale. Grazie a soluzioni avanzate di tracciabilità e alla gestione automatizzata della dichiarazione di due diligence, Trusty supporta le imprese nel rispettare i requisiti del Regolamento EUDR. Dalla raccolta e verifica dei dati dei fornitori, fino all’integrazione con i sistemi informativi europei come TRACES, Trusty semplifica i processi, riducendo i rischi di non conformità e garantendo un approccio trasparente e sostenibile lungo tutta la catena di approvvigionamento.

EUDR Compliance Solution - Trusty

Rendi la tua azienda EUDR Compliant in 1 settimana con Trusty CONTATTACI

Blog & Use Cases

Interviews, tips, guides,use cases, and news.

ICAM insieme a Trusty digitalizza la filiera del cacao in contesti emergenti

Thanks to its partnership with Trusty, ICAM has successfully digitalized its cocoa supply chain in the countries where it operates, mapping approximately 26,000 plots. The results are encouraging: only 4.6% of these plots require further investigation.

Blockchain e olio biologico: Benvolio 1938 si affida a Trusty per crescere sui mercati globali

Scopri come l'azienda Benvolio 1938 è cresciuta sui mercati internazionali grazie a Trusty aderendo al progetto TrackIT blockchain di Agenzia ICE

Blockchain e tracciabilità per l’export: Santa Rita Bio Caseificio Sociale 1964 sceglie Trusty

Santa Rita Bio valorizza il Parmigiano Reggiano biologico sui mercati internazionali grazie alla tracciabilità e alla blockchain con Trusty, garantendo trasparenza e autenticità lungo tutta la filiera.

La piattaforma Trusty per la normativa EUDR è oggi validata da RINA

La piattaforma di Trusty è stata validata da RINA come strumento di supporto per le aziende che devono conformarsi al Regolamento UE 2023/1115 sulla deforestazione

Search for something