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Il recepimento italiano della Direttiva UE anti-greenwashing è legge: cosa cambia dal 27 settembre 2026

Il D.Lgs. 30/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo 2026, traduce in diritto italiano la Direttiva (UE) 2024/825. Per i brand food & beverage che comunicano sostenibilità, le regole cambiano in modo sostanziale.

Il 9 marzo 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, che recepisce nell'ordinamento italiano la Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento Europeo e del Consiglio, la cosiddetta direttiva "Green Claims" o anti-greenwashing.

Il decreto modifica il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) introducendo nuove definizioni, nuovi obblighi informativi e, soprattutto, nuovi divieti espliciti sulle asserzioni ambientali rivolte ai consumatori. Le disposizioni si applicheranno a partire dal 27 settembre 2026.

Cosa vieta la nuova norma

Per chi opera nelle filiere agri-food, il decreto introduce quattro cambiamenti di particolare rilievo:

  1. Divieto di asserzioni ambientali generiche.
    È vietato formulare asserzioni ambientali generiche, termini come “eco”, “verde”, “sostenibile”, “rispettoso dell’ambiente”, senza essere in grado di dimostrare un’eccellenza ambientale riconosciuta e pertinente alla claim specifica.
  2. Stop ai claim climatici basati solo sulla compensazione.
    È vietato affermare che un prodotto abbia un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni di CO₂ basandosi esclusivamente sulla compensazione delle emissioni (carbon offset). Le dichiarazioni di “carbon neutrality” costruite solo su crediti di carbonio non sono più ammissibili.
  3. Divieto di estendere il claim all’intero prodotto o all’intera azienda.
    Non è possibile fare claim sull’intero prodotto o sull’intera azienda quando la caratteristica ambientale riguarda solo uno specifico aspetto. Non si può comunicare come “sostenibile” un prodotto se, per esempio, lo è soltanto il packaging.
  4. Obblighi stringenti per le promesse ambientali future.
    Le promesse ambientali future, impegni di decarbonizzazione, target net zero e simili, devono essere accompagnate da un piano di attuazione con obiettivi misurabili, scadenze precise e una verifica periodica da parte di un soggetto terzo indipendente, le cui conclusioni siano accessibili ai consumatori.

Il requisito della certificazione

La norma introduce anche una disciplina precisa sulle etichette di sostenibilità: qualsiasi marchio volontario che promuova caratteristiche ambientali o sociali di un prodotto deve essere basato su un sistema di certificazione riconosciuto, con requisiti pubblici, monitoraggio indipendente e procedure in caso di non conformità. Le etichette autoprodotte senza certificazione terza diventano una pratica commerciale scorretta.

Perché è rilevante per le filiere agri-food

Il caffè, il cacao, l'olio d'oliva, il vino, i settori che più hanno investito negli ultimi anni in comunicazione di sostenibilità, sono quelli più esposti. I claim di origine tracciata, di produzione sostenibile o di neutralità climatica sono ormai diffusissime sulle confezioni e nelle campagne marketing. Con il D.Lgs. 30/2026 queste affermazioni devono poter essere dimostrate con dati verificabili di filiera, non solo con autodichiarazioni o report interni.

È esattamente in questo contesto che la tracciabilità blockchain diventa un elemento di compliance, non solo di differenziazione: i dati registrati in modo immutabile lungo tutta la catena produttiva costituiscono la base di prova richiesta dalla norma per sostanziare qualsiasi asserzione ambientale.

I prossimi passi

Le aziende hanno circa sei mesi per adeguarsi. Un buon punto di partenza è un audit delle comunicazioni commerciali attualmente in uso, sito, packaging, materiali di vendita, per identificare quali claim siano a rischio e quali dati di filiera siano già disponibili a supporto.

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