Il D.Lgs. 30/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo 2026, traduce in diritto italiano la Direttiva (UE) 2024/825. Per i brand food & beverage che comunicano sostenibilità, le regole cambiano in modo sostanziale.
Il 9 marzo 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, che recepisce nell'ordinamento italiano la Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento Europeo e del Consiglio, la cosiddetta direttiva "Green Claims" o anti-greenwashing.
Il decreto modifica il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) introducendo nuove definizioni, nuovi obblighi informativi e, soprattutto, nuovi divieti espliciti sulle asserzioni ambientali rivolte ai consumatori. Le disposizioni si applicheranno a partire dal 27 settembre 2026.
Cosa vieta la nuova norma
Per chi opera nelle filiere agri-food, il decreto introduce quattro cambiamenti di particolare rilievo:
- Divieto di asserzioni ambientali generiche.
È vietato formulare asserzioni ambientali generiche, termini come “eco”, “verde”, “sostenibile”, “rispettoso dell’ambiente”, senza essere in grado di dimostrare un’eccellenza ambientale riconosciuta e pertinente alla claim specifica. - Stop ai claim climatici basati solo sulla compensazione.
È vietato affermare che un prodotto abbia un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni di CO₂ basandosi esclusivamente sulla compensazione delle emissioni (carbon offset). Le dichiarazioni di “carbon neutrality” costruite solo su crediti di carbonio non sono più ammissibili. - Divieto di estendere il claim all’intero prodotto o all’intera azienda.
Non è possibile fare claim sull’intero prodotto o sull’intera azienda quando la caratteristica ambientale riguarda solo uno specifico aspetto. Non si può comunicare come “sostenibile” un prodotto se, per esempio, lo è soltanto il packaging. - Obblighi stringenti per le promesse ambientali future.
Le promesse ambientali future, impegni di decarbonizzazione, target net zero e simili, devono essere accompagnate da un piano di attuazione con obiettivi misurabili, scadenze precise e una verifica periodica da parte di un soggetto terzo indipendente, le cui conclusioni siano accessibili ai consumatori.
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Il requisito della certificazione
La norma introduce anche una disciplina precisa sulle etichette di sostenibilità: qualsiasi marchio volontario che promuova caratteristiche ambientali o sociali di un prodotto deve essere basato su un sistema di certificazione riconosciuto, con requisiti pubblici, monitoraggio indipendente e procedure in caso di non conformità. Le etichette autoprodotte senza certificazione terza diventano una pratica commerciale scorretta.
Perché è rilevante per le filiere agri-food
Il caffè, il cacao, l'olio d'oliva, il vino, i settori che più hanno investito negli ultimi anni in comunicazione di sostenibilità, sono quelli più esposti. I claim di origine tracciata, di produzione sostenibile o di neutralità climatica sono ormai diffusissime sulle confezioni e nelle campagne marketing. Con il D.Lgs. 30/2026 queste affermazioni devono poter essere dimostrate con dati verificabili di filiera, non solo con autodichiarazioni o report interni.
È esattamente in questo contesto che la tracciabilità blockchain diventa un elemento di compliance, non solo di differenziazione: i dati registrati in modo immutabile lungo tutta la catena produttiva costituiscono la base di prova richiesta dalla norma per sostanziare qualsiasi asserzione ambientale.
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I prossimi passi
Le aziende hanno circa sei mesi per adeguarsi. Un buon punto di partenza è un audit delle comunicazioni commerciali attualmente in uso, sito, packaging, materiali di vendita, per identificare quali claim siano a rischio e quali dati di filiera siano già disponibili a supporto.
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