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EUFLR: cosa prevede il Regolamento UE sul lavoro forzato e come prepararsi al 14 dicembre 2027

Dal 14 dicembre 2027 diventa applicabile il Regolamento (UE) 2024/3015, noto come EU Forced Labour Regulation (EUFLR). Da quella data sarà vietato immettere o mettere a disposizione sul mercato dell’Unione europea, così come esportare dall’UE, prodotti ottenuti con lavoro forzato. Il divieto riguarda prodotti di qualsiasi settore e origine e imprese di ogni dimensione.

L’EUFLR non definisce una procedura standard da seguire, ma richiede alle aziende di conoscere la propria filiera, valutarne i rischi e disporre di informazioni ed evidenze adeguate in caso di verifica da parte delle autorità. In questo percorso, Trusty può affiancare le imprese nella preparazione al Regolamento, mettendo a disposizione soluzioni per la gestione, l’organizzazione e la tracciabilità dei dati lungo la filiera.

Cosa si intende per lavoro forzato

Il Regolamento riprende la definizione della Convenzione n. 29 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL): è lavoro forzato un lavoro o servizio imposto sotto la minaccia di una penalità e senza che la persona si sia offerta volontariamente. Sono compresi anche il lavoro forzato imposto dallo Stato e il lavoro minorile forzato.

Tra gli indicatori individuati dalle Linee guida europee rientrano, ad esempio, restrizioni alla libertà di movimento, trattenimento dei documenti, mancato pagamento dei salari, minacce, sfruttamento del debito e abuso di vulnerabilità.

Il problema può trovarsi molto a monte. Una maglietta venduta nell’UE, per esempio, può rientrare nel divieto se il cotone utilizzato è stato raccolto ricorrendo a lavoro forzato, anche se filatura, confezionamento e vendita si sono svolti regolarmente.

Il Regolamento considera infatti tutte le fasi di estrazione, raccolta, produzione, fabbricazione, lavorazione e trasformazione.

Come funzioneranno i controlli

Commissione europea e autorità nazionali applicheranno un approccio basato sul rischio. Se il sospetto riguarda lavoro forzato fuori dall’UE, sarà normalmente la Commissione a guidare l’indagine; per i casi interni all’Unione interverranno le autorità nazionali competenti.

Nella fase preliminare, agli operatori possono essere richieste informazioni sulle misure adottate per affrontare il rischio. Il termine ordinario per rispondere è di 30 giorni lavorativi. Se emerge una fondata preoccupazione, può iniziare un’indagine formale, durante la quale il termine per fornire le informazioni richieste è compreso tra 30 e 60 giorni lavorativi.

Le richieste possono riguardare policy aziendali, condizioni di lavoro e soprattutto tracciabilità del prodotto e struttura della filiera: fornitori diretti e indiretti, siti produttivi, origine delle materie prime, lotti e documentazione che colleghi il prodotto finito alle fasi a monte.

Cosa succede in caso di violazione

Se l’autorità competente accerta una violazione del divieto relativo ai prodotti ottenuti con lavoro forzato, può vietarne l’immissione o la messa a disposizione sul mercato dell’Unione o l’esportazione, oltre a ordinarne il ritiro e lo smaltimento secondo quanto previsto dal Regolamento.

Le sanzioni si applicano invece in caso di mancato rispetto delle decisioni dell’autorità, ad esempio se un operatore continua a commercializzare un prodotto vietato o non procede al ritiro richiesto. Gli Stati membri devono prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Come prepararsi al 14 dicembre 2027

La preparazione può iniziare già oggi con sei attività concrete:

  1. Mappare la filiera, identificando fornitori, siti produttivi, prodotti, componenti e origine delle materie prime.
  2. Valutare i rischi per Paese, settore, prodotto e fornitore, utilizzando anche il Forced Labour Single Portal e le fonti OIL.
  3. Formalizzare le aspettative attraverso policy, codici di condotta e clausole contrattuali.
  4. Approfondire le situazioni a rischio con verifiche, monitoraggio e piani correttivi.
  5. Collegare prodotti, lotti, origini e documentazione, evitando che le informazioni rimangano disperse in file e sistemi separati.
  6. Prepararsi a rispondere, rendendo rapidamente recuperabili le evidenze richieste dalle autorità.

La Commissione ha inoltre messo a disposizione una checklist dedicata alle PMI e strumenti specifici per comprendere e valutare i rischi di lavoro forzato nelle supply chain.

Prepararsi all’EUFLR partendo dai dati di filiera

Per molte imprese, la prima domanda utile non è ancora “siamo conformi?”, ma “quanto conosciamo davvero la nostra filiera e quanto velocemente sapremmo documentarla?”

È da qui che Trusty può affiancare le aziende nel percorso di preparazione: partire dai dati già disponibili per mappare fornitori, origini, siti produttivi, prodotti e lotti, individuare eventuali gap informativi e organizzare le evidenze in modo più strutturato e facilmente accessibile.

Una gestione ordinata delle informazioni può anche contribuire a semplificare il lavoro operativo. Quando dati e documenti sono distribuiti tra file, sistemi e funzioni aziendali differenti, ricostruire la filiera può richiedere tempo e attività ripetitive. Collegare le informazioni in modo più coerente permette invece di ridurre duplicazioni, velocizzare la ricerca delle evidenze e capire più rapidamente quali dati sono già disponibili e quali devono essere integrati.

Per chi ha già avviato progetti di tracciabilità con Trusty, ad esempio nell’ambito dell’European Union Deforestation Regulation (EUDR), la conoscenza della filiera già costruita può rappresentare un punto di partenza. Mappatura, geolocalizzazione e documentazione esistenti possono essere valorizzate, integrandole con gli ulteriori elementi richiesti dalla dimensione sociale del rischio, come informazioni sui fornitori, sulle condizioni di lavoro e sulle attività di due diligence.

Il punto, quindi, non è moltiplicare gli adempimenti, ma costruire una gestione dei dati di filiera più ordinata, continua e verificabile. Un approccio che può ridurre la complessità operativa e aiutare le imprese ad arrivare al 2027 con una conoscenza più solida della propria supply chain e con evidenze più semplici da reperire quando diventano necessarie.

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