Quanto c’è di verificabile dietro parole come “green”, “sostenibile” o “a impatto zero”?
È una domanda sempre più importante per imprese e consumatori. Secondo la Commissione europea, il 53% delle dichiarazioni ambientali analizzate nell’Unione europea contiene informazioni vaghe, fuorvianti o infondate, mentre il 40% non presenta evidenze a supporto. Nell’UE esistono inoltre circa 230 etichette di sostenibilità, caratterizzate da livelli di trasparenza e verifica molto differenti.
Il contesto ambientale spiega perché il tema vada ben oltre la comunicazione. Nel 2023 nell’Unione europea sono stati generati 79,7 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio, equivalenti a 177,8 kg per abitante. A livello globale, la Food and Agriculture Organization delle Nazioni Unite (FAO) stima inoltre che tra il 1990 e il 2020 circa 420 milioni di ettari di foresta siano stati persi a causa della deforestazione.
È in questo scenario che il quadro normativo europeo sta progressivamente avvicinando comunicazione ambientale, dati di prodotto, informazioni di filiera e tracciabilità. Un percorso che attraversa la tutela dei consumatori, ma anche normative come il Regolamento (UE) 2023/1115 sui prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale (European Union Deforestation Regulation – EUDR), il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR) e il Regolamento (UE) 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (Ecodesign for Sustainable Products Regulation – ESPR), fino alle più recenti modifiche introdotte dal pacchetto Omnibus I in materia di rendicontazione e due diligence di sostenibilità e al Regolamento (UE) 2024/3015 sul divieto dei prodotti ottenuti con il lavoro forzato (EU Forced Labour Regulation – EUFLR).
Parallelamente, l’Unione europea sta intervenendo anche per semplificare il quadro normativo, riducendo alcuni obblighi e rendendoli più proporzionati per le imprese. Una direzione che non elimina, però, la necessità di disporre di informazioni affidabili: al contrario, poter raccogliere e riutilizzare dati strutturati lungo la filiera può contribuire a ridurre duplicazioni e rendere più efficiente la gestione di requisiti normativi differenti.
Cosa cambia dal 27 settembre 2026
Dal 27 settembre 2026 diventano applicabili in Italia le disposizioni introdotte dalla Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2024, che modifica la Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali e la Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori.
L’Italia l’ha recepita con il Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, entrato in vigore il 24 marzo 2026. L’articolo 2 del decreto stabilisce però espressamente che le sue disposizioni si applicano dal 27 settembre 2026.
Da questa data cambia quindi concretamente il perimetro entro il quale le imprese potranno utilizzare green claims, etichette di sostenibilità e altre dichiarazioni ambientali rivolte ai consumatori.
Tra le condotte considerate ingannevoli rientrano, tra le altre, le asserzioni ambientali generiche per le quali l’impresa non sia in grado di dimostrare un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali; le dichiarazioni riferite all’intero prodotto o all’intera attività quando riguardano soltanto un aspetto specifico; l’utilizzo di etichette di sostenibilità non basate su un sistema di certificazione o non stabilite da un’autorità pubblica; e le affermazioni secondo cui un prodotto avrebbe un impatto climatico neutro, ridotto o positivo quando fondate sulla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra.
Anche le dichiarazioni relative a prestazioni ambientali future devono poggiare su impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili, inseriti in un piano realistico con obiettivi misurabili e scadenze precise.

Dal 27 settembre 2026 cambiano anche le regole del Codice del consumo
La Direttiva (UE) 2024/825 ha introdotto nuove regole europee contro il greenwashing e per una maggiore trasparenza delle informazioni ambientali. In Italia, il Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30 ha recepito queste disposizioni modificando il Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 – Codice del consumo, in particolare nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette.
Dal 27 settembre 2026 le nuove regole diventano applicabili: green claims generici non adeguatamente supportati, etichette di sostenibilità non conformi o determinati claim climatici basati sulla compensazione delle emissioni possono quindi essere considerati pratiche commerciali scorrette.
Il decreto non introduce una sanzione specifica per il greenwashing, ma estende a queste condotte il sistema già previsto dal Codice del consumo. Se accerta una violazione, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) può applicare, ai sensi dell’articolo 27, una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 10 milioni di euro, in funzione della gravità e della durata della violazione e delle condizioni economiche dell’impresa.
Per le aziende, quindi, la correttezza dei green claims diventa un tema non soltanto reputazionale, ma anche di conformità normativa e gestione del rischio.
Green Claims Directive e Direttiva (UE) 2024/825: due norme da non confondere
La cosiddetta Green Claims Directive è invece la proposta COM(2023) 166, pensata per introdurre requisiti specifici per la giustificazione e la comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite volontarie, comprese forme di verifica da parte di soggetti indipendenti e accreditati.
Il 20 giugno 2025 la Commissione europea ha annunciato l’intenzione di ritirarla nel caso in cui fossero rimasti obblighi ritenuti sproporzionati per le microimprese; il trilogo previsto pochi giorni dopo è stato cancellato. Il ritiro, però, non è mai stato formalizzato.
Il ritiro, tuttavia, non è stato formalizzato e la proposta risulta ancora pendente nel procedimento legislativo europeo. L’impianto più stringente previsto dalla Green Claims Directive – basato su una giustificazione specifica delle dichiarazioni ambientali e sulla loro verifica indipendente – non è quindi oggi diritto vigente, mentre il futuro della proposta rimane incerto.
PPWR: il legame tra packaging, claim e documentazione tecnica
Un’altra data importante è già trascorsa: dal 12 agosto 2026 si applica nell’Unione europea il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio – Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR).
Il regolamento assume particolare rilevanza proprio nel rapporto tra sostenibilità dichiarata e sostenibilità dimostrabile.
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L’articolo 14, dedicato alle asserzioni ambientali sugli imballaggi, stabilisce che i claim relativi a ƒ~caratteristiche disciplinate dal PPWR possano essere formulati soltanto in relazione a prestazioni che superano i requisiti minimi applicabili. Deve inoltre essere indicato se la dichiarazione riguarda l’intera unità di imballaggio, una sua parte o tutti gli imballaggi immessi sul mercato dall’operatore.
Soprattutto, il regolamento stabilisce espressamente che il rispetto di tali requisiti debba essere dimostrato nella documentazione tecnica dell’imballaggio.
Il PPWR rafforza inoltre progressivamente l’impiego di etichette armonizzate e strumenti digitali per veicolare informazioni sull’imballaggio, inserendo il dato in una gestione sempre più strutturata del suo ciclo di vita.
Il PPWR apre anche alla tracciabilità digitale. Per gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato a partire dal 12 febbraio 2029, o 30 mesi dopo l’entrata in vigore del relativo atto di esecuzione se tale data è successiva, le informazioni sulla riutilizzabilità dovranno essere rese disponibili anche tramite QR code o altro supporto dati digitale aperto e standardizzato, capace di facilitare la tracciabilità dell’imballaggio e il calcolo delle rotazioni.
EUDR: la tracciabilità arriva fino all’origine delle materie prime
Ancora più diretto è il ruolo della tracciabilità nel Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale, comunemente indicato come European Union Deforestation Regulation (EUDR).
L’EUDR interessa bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno, oltre ai prodotti derivati elencati nell’Allegato I. Tra le informazioni necessarie alla dovuta diligenza rientra la geolocalizzazione degli appezzamenti nei quali sono state prodotte le materie prime interessate.
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Dopo le modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2025/2650 del 19 dicembre 2025, che interviene sugli obblighi previsti dall’EUDR per operatori e commercianti, la maggior parte delle disposizioni si applicherà dal 30 dicembre 2026. Per le microimprese e piccole imprese costituite entro il 31 dicembre 2024, il termine è invece fissato al 30 giugno 2027, fatte salve le specificità previste per il legno e i prodotti derivati.
Per le aziende coinvolte, poter collegare origine geografica, fornitori, materie prime, prodotti e documentazione significa trasformare la tracciabilità digitale in un supporto operativo alla compliance.
Dal prodotto al Digital Product Passport
La stessa evoluzione emerge dal Regolamento (UE) 2024/1781 del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, conosciuto come Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR).
L’ESPR introduce il quadro normativo del Digital Product Passport (DPP), destinato progressivamente a raccogliere e rendere accessibili informazioni relative ai gruppi di prodotto che saranno disciplinati dagli specifici atti delegati.
Un’applicazione concreta è già vicina. Il Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, prevede che dal 18 febbraio 2027 le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh e le batterie per veicoli elettrici siano registrate in formato elettronico attraverso un passaporto della batteria.
Più avanti entreranno in applicazione anche gli obblighi della Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, comunemente conosciuta come Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD).
Dopo le modifiche introdotte dalla Direttiva (UE) 2026/470 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, che modifica, tra le altre, la Direttiva (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, gli Stati membri dovranno completare il recepimento entro il 26 luglio 2028 e applicare le misure dal 26 luglio 2029. Il nuovo ambito generale comprende, tra le altre fattispecie previste dalla direttiva, società UE con più di 5.000 dipendenti e oltre 1,5 miliardi di euro di fatturato netto mondiale.
Dalla dichiarazione alla prova: il ruolo della tracciabilità digitale
Le norme sulle dichiarazioni ambientali, l’EUDR, il PPWR, l’ESPR, CSDDD e l’EUFLR hanno finalità e ambiti differenti, ma mostrano una direzione comune: il dato sta diventando sempre più parte integrante della sostenibilità e della conformità normativa.

È in questo passaggio dalla dichiarazione all’evidenza che la tracciabilità digitale può assumere un ruolo strategico. Per rispondere ai diversi requisiti normativi non basta infatti disporre di informazioni: occorre poter collegare dati relativi a fornitori, materie prime, origine geografica, lotti, prodotti, imballaggi e documentazione, mantenendoli strutturati e verificabili nel tempo.
È su questo principio che opera Trusty, attraverso una tecnologia sviluppata per supportare la tracciabilità end-to-end delle filiere e la gestione delle informazioni necessarie alla conformità normativa. Un approccio particolarmente rilevante per l’EUDR, dove origine e geolocalizzazione delle materie prime sono elementi centrali della dovuta diligenza, ma sempre più significativo anche nel contesto del PPWR e delle normative che introducono strumenti digitali e requisiti informativi lungo il ciclo di vita dei prodotti.
In un quadro europeo orientato anche alla semplificazione degli adempimenti, poter raccogliere un dato, strutturarlo e riutilizzarlo per finalità differenti può inoltre contribuire a ridurre duplicazioni e complessità operative. La tecnologia non sostituisce gli obblighi delle singole normative, ma può contribuire a rendere la compliance più efficiente, tracciabile e dimostrabile.
Le principali scadenze da monitorare
- 12 agosto 2026: il Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) è diventato applicabile.
- 27 settembre 2026: diventano applicabili in Italia le nuove regole sulle dichiarazioni ambientali introdotte dalla Direttiva (UE) 2024/825.
- 30 dicembre 2026: si applica la maggior parte degli obblighi previsti dall’European Union Deforestation Regulation (EUDR).
- 18 febbraio 2027: entra in applicazione il battery passport previsto dal Regolamento (UE) 2023/1542 per le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh e le batterie per veicoli elettrici.
- 30 giugno 2027: gli obblighi principali dell’EUDR diventano applicabili agli operatori costituiti come microimprese o piccole imprese entro il 31 dicembre 2024, fatte salve le specifiche eccezioni previste per i prodotti già disciplinati dal precedente Regolamento UE sul legno (EUTR).
- 14 dicembre 2027: diventa applicabile il Regolamento (UE) 2024/3015 (EUFLR), che vieta l’immissione e la messa a disposizione sul mercato dell’Unione, nonché l’esportazione dall’UE, di prodotti ottenuti con lavoro forzato.
- dal 12 agosto 2028, o successivamente in funzione degli atti di esecuzione: entrano progressivamente in applicazione nuove prescrizioni armonizzate del PPWR sull’etichettatura degli imballaggi.
- 26 luglio 2029: diventano applicabili gli obblighi della Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) alle imprese comprese nel nuovo perimetro definito dopo Omnibus I.
Fonti principali
Commissione europea, Green Claims; Direttiva (UE) 2024/825; Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30; Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 – Codice del consumo; Parlamento europeo, procedura 2023/0085(COD); Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; Regolamento (UE) 2023/1115 sui prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e Regolamento (UE) 2025/2650; Regolamento (UE) 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili; Regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie; Direttiva (UE) 2024/1760 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e Direttiva (UE) 2026/470; Regolamento (UE) 2024/3015 che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell’Unione Eurostat, Packaging waste statistics; FAO, Global Forest Resources Assessment 2020.
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