I recenti aggiornamenti sull’EUDR hanno modificato il calendario di applicazione e chiarito diversi aspetti operativi del Regolamento. Per molte imprese, tuttavia, resta complesso orientarsi tra rinvii, nuove scadenze, semplificazioni e attività da avviare in vista dell’entrata in applicazione degli obblighi.
Abbiamo scritto questo articolo per fare ordine tra le novità più rilevanti, con un focus pratico su ciò che è utile conoscere per prepararsi alla conformità EUDR in modo graduale e strutturato.
Il Regolamento (UE) 2023/1115 nasce con un obiettivo preciso: impedire che materie prime e prodotti derivati associati a deforestazione o degrado forestale siano immessi sul mercato dell’Unione, messi a disposizione sul mercato o esportati se non rispettano i requisiti previsti.
Il principio resta invariato. Bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia, legno e i prodotti derivati indicati nell’Allegato I possono circolare solo se sono a deforestazione zero, prodotti conformemente alla legislazione pertinente del paese di produzione e coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza o, nei casi previsti, da una dichiarazione semplificata.
Con il Regolamento (UE) 2025/2650, la Versione 5 delle FAQ della Commissione europea e le infografiche aggiornate sulle catene di approvvigionamento, il quadro applicativo è stato in parte semplificato e reso più chiaro. I chiarimenti riguardano soprattutto scadenze, ruoli nella filiera, geolocalizzazione, prodotti già coperti da dichiarazione, numeri di riferimento, micro o piccoli operatori primari e indicazioni comprovate.
1. Le nuove scadenze EUDR

L’applicazione degli obblighi sostanziali è stata posticipata di 12 mesi. Le nuove scadenze principali sono il 30 dicembre 2026 e il 30 giugno 2027.
Il riferimento al 31 dicembre 2024
La data del 31 dicembre 2024 è il riferimento per stabilire quale termine si applica. Gli operatori che, sulla base del bilancio 2024, risultavano microimprese o piccole imprese, beneficiano della scadenza del 30 giugno 2027. Tutti gli altri devono adeguarsi entro il 30 dicembre 2026. Eventuali cambiamenti dimensionali successivi non modificano la scadenza applicabile.
Il regime transitorio per il Regolamento Legno
Resta inoltre il termine del 31 dicembre 2029 per alcuni casi transitori collegati al precedente Regolamento Legno, in particolare per prodotti fabbricati prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato dopo il 30 dicembre 2026.
Il rinvio offre più tempo, ma non riduce la complessità degli adempimenti. Per le imprese, questa fase rappresenta l’occasione per impostare dati, processi e responsabilità interne prima che gli obblighi diventino pienamente applicabili.
2. Il punto di partenza: capire il proprio ruolo nella filiera
Per definire correttamente gli obblighi EUDR, la prima domanda non è solo “quale prodotto vendo?”, ma “che ruolo assumo nella catena di approvvigionamento?”.
La stessa impresa può essere operatore in un flusso commerciale, operatore a valle in un altro e commerciante in un altro ancora. La classificazione va quindi valutata per singolo prodotto, operazione e posizione nella filiera.
Operatore, Operatore a valle e Commerciante
L’operatore è il soggetto che immette per la prima volta sul mercato dell’Unione un prodotto interessato, o lo esporta, quando quel prodotto non è ancora coperto da una dichiarazione. Rientrano in questa categoria importatori, produttori europei ed esportatori di prodotti non ancora coperti. Su questi soggetti ricadono gli obblighi principali: esercizio della dovuta diligenza, presentazione della dichiarazione nel sistema di informazione, responsabilità sulla conformità e conservazione delle evidenze.
L’operatore a valle è invece il soggetto che immette sul mercato o esporta un prodotto interessato fabbricato usando prodotti già coperti da dichiarazione di dovuta diligenza o da dichiarazione semplificata. È il caso, ad esempio, di chi trasforma legno già coperto da dichiarazione in mobili, o cacao già coperto da dichiarazione in cioccolato.
Il commerciante è il soggetto diverso dall’operatore e dall’operatore a valle che mette a disposizione sul mercato un prodotto interessato già immesso sul mercato dell’Unione.
Micro o piccolo operatore primario
Il micro o piccolo operatore primario è una sottocategoria dell’operatore. Riguarda persone fisiche, microimprese o piccole imprese stabilite in paesi classificati come a basso rischio, che immettono sul mercato o esportano prodotti interessati realizzati in proprio. Invece della dichiarazione di dovuta diligenza standard, questi soggetti presentano una dichiarazione semplificata una tantum.
Primo soggetto a valle e soggetti successivi
Conta anche la posizione nella filiera. Il primo operatore a valle o commerciante che riceve il prodotto direttamente dall’operatore è tenuto a raccogliere e conservare i numeri di riferimento delle dichiarazioni o gli identificativi delle dichiarazioni semplificate. I soggetti successivi conservano invece le informazioni di base sui partner commerciali diretti.
3. Prodotti interessati, Allegato I e tracciabilità
L’EUDR non si applica automaticamente a qualunque prodotto che contenga una materia prima interessata. Si applica solo ai prodotti inclusi nell’Allegato I.
Verificare prodotti e codici doganali
Un prodotto non elencato resta fuori dal perimetro del Regolamento anche se contiene, ad esempio, cacao, olio di palma, gomma o legno. Le FAQ citano il caso della margarina prodotta con olio di palma: se non rientra nell’Allegato I, non è soggetta agli obblighi EUDR.
Per questo è essenziale mappare correttamente i codici del Sistema armonizzato e della Nomenclatura combinata, insieme alle descrizioni dei prodotti. Particolare attenzione va posta ai codici preceduti da “ex”: in questi casi solo i prodotti espressamente descritti nell’Allegato sono soggetti al Regolamento.

Raccogliere e validare la geolocalizzazione
Una volta verificato che il prodotto rientra nell’ambito di applicazione, il tema centrale diventa la tracciabilità fino al luogo di produzione. Gli operatori raccolgono le coordinate geografiche degli appezzamenti in cui sono state prodotte le materie prime interessate e le inseriscono nella dichiarazione di dovuta diligenza.
Per appezzamenti superiori a 4 ettari, salvo il caso dei bovini, sono richiesti poligoni. Sotto i 4 ettari è possibile utilizzare un punto di latitudine e longitudine o un poligono. Per gli stabilimenti in cui sono detenuti bovini è sufficiente un singolo punto.
I dati possono essere raccolti tramite produttori, cooperative, intermediari o organismi di certificazione, ma la responsabilità sulla loro correttezza resta in capo all’operatore. Per i micro o piccoli operatori primari, la geolocalizzazione può essere sostituita dall’indirizzo postale dell’appezzamento o dello stabilimento, purché corrisponda chiaramente al luogo di produzione.
4. Prodotti già coperti da Dichiarazione, numeri di riferimento e casi di trasformazione
Una delle principali semplificazioni riguarda gli operatori a valle. Chi lavora su prodotti già coperti da dichiarazione di dovuta diligenza o dichiarazione semplificata non è, in via generale, chiamato a ripetere la dovuta diligenza né a presentare una nuova dichiarazione.
Numeri di riferimento e numero di verifica
Gli obblighi si concentrano sulla tracciabilità documentale. Gli operatori a valle e i commercianti non PMI si registrano nel sistema di informazione. Il primo operatore a valle o commerciante raccoglie e conserva il numero di riferimento della dichiarazione o l’identificativo della dichiarazione semplificata ricevuto dal fornitore.
Le FAQ chiariscono inoltre che un operatore a valle o commerciante non è tenuto a indagare proattivamente se il proprio fornitore sia un operatore. Se agisce in buona fede e non riceve un numero di riferimento o un identificativo, può presumere che il fornitore non sia tenuto a trasmetterli, salvo elementi contrari.
Il numero di verifica non va condiviso automaticamente con i clienti. È un codice di sicurezza aggiuntivo, utilizzabile solo in casi specifici, ad esempio quando un operatore a valle non PMI, in presenza di un’indicazione comprovata, chiede al fornitore diretto di verificare la dovuta diligenza.
Ruolo duale ed esportazione
Un chiarimento importante riguarda il ruolo duale. Una stessa azienda può importare una materia prima interessata e trasformarla internamente. In questo caso può essere operatore al momento dell’importazione e primo operatore a valle quando vende il prodotto trasformato.
La FAQ 3.8 chiarisce che il numero di riferimento della dichiarazione di importazione non deve essere ritrasmesso al cliente a valle, perché l’obbligo di raccolta è già soddisfatto internamente.
Diverso è il caso di un’azienda che usa una materia prima coltivata o prodotta in proprio, non importata, e la trasforma in un prodotto derivato. In questa situazione è operatore per il prodotto derivato e trasmette al cliente il numero di riferimento della dichiarazione relativa alla materia prima domestica.
Anche per l’esportazione di prodotti trasformati è prevista una semplificazione. Quando un soggetto esporta un prodotto ricavato da beni già immessi sul mercato dell’Unione e già coperti da dichiarazione, si qualifica come operatore a valle all’esportazione e non deve fornire alla dogana un numero di riferimento o un identificativo della dichiarazione. In questi casi può utilizzare un codice TARIC dedicato, ovvero un codice doganale collegato alla Tariffa Integrata dell’Unione europea, per segnalare l’applicazione di questa semplificazione.
5. Le complessità operative da non sottovalutare
Alcuni chiarimenti delle FAQ riguardano casi specifici, ma molto rilevanti per le filiere agroalimentari e forestali.

Materie prime sfuse, miscelazioni e prodotti composti
Per soia, olio di palma, cacao, caffè o altre materie prime stoccate e miscelate, l’operatore identifica tutti gli appezzamenti che possono aver contribuito alla partita destinata al mercato dell’Unione. Non è ammessa la commistione con prodotti di origine ignota o non conformi.
Quando le materie prime sono stoccate in silos o serbatoi non svuotati regolarmente, occorre considerare anche le quantità entrate in precedenza, perché potrebbero confluire nella partita destinata al mercato dell’Unione. Le FAQ indicano che, nei sistemi di stoccaggio come silos o cisterne, è possibile dichiarare le geolocalizzazioni di tutte le merci introdotte in precedenza fino a coprire almeno il 200% della capacità del silo, a condizione che questo funzioni con un sistema "primo entrato, primo uscito" o equivalente.]
I sistemi di tracciabilità che si basano sul bilancio di massa non sono ammessi se comportano la miscelazione di prodotti a deforestazione zero con prodotti di origine ignota o non conformi.
Per i prodotti composti, invece, la dovuta diligenza si concentra sulla materia prima interessata indicata nella colonna sinistra dell’Allegato I. Per una tavoletta di cioccolato classificata al codice 1806, ad esempio, la materia prima interessata è il cacao.
Indicazioni comprovate e casi specifici
Un secondo tema riguarda le indicazioni comprovate, cioè informazioni fondate, motivate e verificabili che segnalano una possibile non conformità. Queste informazioni possono essere portate all’attenzione delle autorità competenti, ma anche direttamente di un operatore, operatore a valle o commerciante. Diventa quindi utile predisporre procedure per ricevere, valutare e gestire eventuali segnalazioni.
Le FAQ chiariscono infine alcuni aspetti specifici della filiera bovina: il primo soggetto che immette il bovino sul mercato, vivo o trasformato, è operatore; chi mantiene lo stesso codice della Nomenclatura combinata nei passaggi successivi è commerciante; chi trasforma il bovino in prodotti derivati è operatore a valle.
Per il mangime non è richiesta la geolocalizzazione in sé, ma evidenze documentali quando il mangime è esso stesso un prodotto interessato ai fini EUDR, come la farina di soia classificata al codice 1208 10.
6. Cosa fare da qui alle scadenze
Da qui alle scadenze, la conformità EUDR può essere impostata come un progetto operativo, non come un adempimento da rinviare.
Le priorità sono chiare: classificare il ruolo dell’impresa per ciascun flusso commerciale, mappare prodotti e codici doganali, individuare le materie prime interessate, ricostruire la catena di approvvigionamento, raccogliere e validare i dati di geolocalizzazione e verificare la legislazione pertinente del paese di produzione.
È opportuno inoltre definire ruoli interni, procedure di raccolta dati, criteri di valutazione e mitigazione del rischio, modalità di conservazione delle evidenze e processi per gestire eventuali indicazioni comprovate.
In parallelo, è utile prepararsi alla futura interazione con il sistema di informazione e alla gestione di numeri di riferimento, identificativi delle dichiarazioni semplificate e numeri di verifica.
7. Trusty per la conformità EUDR

La conformità EUDR richiede un sistema capace di collegare in modo ordinato informazioni di filiera, geolocalizzazioni, valutazioni del rischio, evidenze documentali e dichiarazioni di dovuta diligenza.
La piattaforma Trusty, validata da RINA, ente di certificazione accreditato a livello internazionale, è stata sviluppata per digitalizzare questo processo e accompagnare le aziende nella gestione operativa degli obblighi EUDR. Attraverso un ambiente collaborativo, fornitori e attori della catena di approvvigionamento possono contribuire alla raccolta dei dati, mentre l’app EUDR Coordinates Collect consente di acquisire coordinate e poligoni anche sul campo.
Il sistema Trusty supporta la validazione automatica delle informazioni caricate, segnala eventuali anomalie e permette di analizzare le aree di approvvigionamento rispetto ai rischi di deforestazione. Le evidenze raccolte vengono organizzate in modo strutturato, così da facilitare la preparazione delle Dichiarazioni di Due Diligence, l’esportazione dei dati di geolocalizzazione e l’integrazione tramite API con il portale UE TRACES NT per l’invio delle dichiarazioni.
In questo modo, Trusty consente di trasformare la conformità EUDR in un processo digitale, tracciabile e verificabile, riducendo la frammentazione delle informazioni e migliorando il controllo sulla filiera.
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